Datori di lavoro e dirigenti aspettavano da tempo di conoscere le novità relative all’addestramento e al suo controllo sui mezzi da lavoro all’interno dell’art.81/08.
Scopriamo finalmente quali misure immediate adottare per restare al passo con la normativa e proteggere la tua azienda.
Primo tra tutti, l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08.
L’addestramento deve consistere in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, con esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Importante: l’addestramento deve essere effettuato o da una persona esperta (di attrezzature, macchine, ecc) che si occupa di formazione interna all’azienda o da una persona esterna, sul luogo di lavoro del cliente e con le sue attrezzature.
“Nell’addestramento è fondamentale individuare la persona esperta,
che conosce i mezzi o le attrezzature e fare la formazione presso l’azienda cliente,
per renderla efficace per gli operatori che operano nel contesto, e ai sensi degli obblighi indicati”
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Inoltre, è indicato il tracciamento degli addestramenti con un apposito registro, anche informatizzato.
Il nuovo inserimento della lettera ‘b-bis’ nell’art.37 specifica l’importanza del monitoraggio e del controllo sull’applicazione degli accordi formativi e sul rispetto delle normative pertinenti. Questi controlli devono coinvolgere sia gli enti che erogano la formazione, sia coloro che la ricevono.
Cosa significa? Che le aziende clienti e gli enti di formazione verranno strettamente controllati nelle attività di addestramento e formazione, ma le sanzioni e gli specifici obblighi riguarderanno solo i lavoratori e i loro rappresentanti, compresi i datori di lavoro. Non ci sono specifiche sanzioni per i soggetti formatori.
Diventa quindi ancora più importante affidarsi a un ente certificato e qualificato, in grado di fornire al cliente tutto ciò di cui ha bisogno per assicurarsi di adempiere a tutti gli obblighi normativi, dall’individuazione dei docenti, all’organizzazione dell’addestramento con registri e attestato finale.
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è un ente esperto per supportarti nella gestione dell’intera attività,
dal sopralluogo iniziale fino alla consegna degli attestati.
Ci sono novità che riguardano anche i noleggiatori e concedenti in uso
L’articolo 72 è molto chiaro: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza”. Un tassello fondamentale è stato aggiunto per aumentare il livello di prevenzione sui mezzi da lavoro e il loro uso.
L’articolo continua: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore del lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”
È chiaro quindi l’intento dell’art.72, che introduce misure più rigorose e obblighi rafforzati per coloro che noleggiano o concedono in uso attrezzature di lavoro senza operatore e, dall’altra parte, datori di lavoro e lavoratori, sono incentivati a investire nella formazione adeguata e addestramento specifico sui mezzi per tutelarsi.
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Maggiori misure di protezione e prevenzione vengono dall’art. 73
L’obiettivo principale delle modifiche all’articolo è garantire che le attrezzature siano utilizzate in modo adeguato e sicuro, riducendo il rischio di incidenti sul lavoro e migliorando la protezione dei lavoratori.
Con l’aggiunta del comma 4-bis, si evidenzia la responsabilità diretta del datore di lavoro nel garantire di avere ricevuto una formazione e un addestramento adeguati all’utilizzo delle attrezzature specializzate.
Questo sottolinea l’importanza di investire nella formazione e nell’addestramento appropriati, creando così un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile e promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi associati all’uso di tali attrezzature.
Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Dopo avere visto le nuove disposizioni è necessario comprendere le conseguenze per il datore di lavoro e il dirigente in caso di mancato rispetto di diverse disposizioni, tra cui l’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e l’articolo 73, comma 4-bis.
Infatti, datori di lavoro e dirigenti, in caso di mancata formazione, sono soggetti a sanzioni che prevedono l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda compresa tra 3.071,27 e 7.862,44 euro.
Si tratta di contromisure per promuovere il rispetto delle normative sulla formazione, sensibilizzare responsabili e lavoratori alla sicurezza sul luogo di lavoro e ridurre i rischi di incidenti.
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