Ridurre al minimo i rischi dei tuoi dipendenti

Con la presente per indicarVi l’importanza di due aspetti fondamentali riguardarti il Testo Unico 81/2008 e smi sulla:

  • Secondo il TU 81/2008 e smi – Formazione art. 37:

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  1. a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  2. b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

  • Secondo Tu 81/2008 e smi – Obblighi del datore di lavoro Art. 71:
  1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
  2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

  1. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
  1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché’:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi   di   sicurezza   stabilite   con   specifico   provvedimento regolamentare  adottato   in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e’ previsto.

  1. Qualora   le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché’:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I progetti di formazione su salute e prevenzione in contesti lavorativi rientrano nel bando INAIL 2021.

A disposizione 4 milioni di euro, fino ad esaurimento fondi, per tutte le iniziative formative da svolgersi in presenza o da remoto, che abbiano l’obiettivo di sviluppare la capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Scrivici su [email protected] per saperne di più.

 

 

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